1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.
2. In attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al capo III le modalità di espressione del voto.