Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti d’appello, i Tribunali e le Preture del Regno.
Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 33.
NOTE
Articolo sostituito per intero dall’art. 2 co. 3 L. n. 247/2012 (“L’avvocato può esercitare l’attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all’albo speciale regolato dall’articolo 22.“).