Regolamento CNF n. 1/2014 (Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina) ➡️ Art. 4 | |
Articolo precedente | Articolo successivo |
- Il Consiglio distrettuale di disciplina è eletto dai Consiglieri dei Consigli dell’Ordine del distretto, convocati nei distinti seggi elettorali istituiti presso i singoli Consigli dell’Ordine circondariali.
- Il voto è personale, diretto e segreto. Non è ammesso il voto per delega.
- Le espressioni di voto sono limitate, quanto alle preferenze, ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all’unità inferiore, degli eligendi da parte del Consiglio dell’Ordine. Ogni elettore può votare esclusivamente per gli iscritti al proprio albo di appartenenza.
- L’elettorato passivo nelle elezioni presso i singoli Consigli dell’Ordine è attribuito esclusivamente agli avvocati iscritti all’albo tenuto dallo stesso Consiglio dell’Ordine che, entro le ore 14 del quindicesimo giorno non festivo antecedente alla data fissata per le elezioni, abbiano presentato la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta depositata presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Non è consentita la candidatura presso un Ordine diverso. La segreteria appone sulla dichiarazione la data e l’ora di ricevimento.
- Possono candidarsi gli avvocati che:
a) non abbiano subìto sanzioni disciplinari definitive superiori a quella dell’avvertimento;
b) non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento;
c) non abbiano subito, nel termine di cui sopra, condanne anche non definitive per reati non colposi;
d) si trovino comunque nelle condizioni di cui all’art. 17, comma 1, lett. f) e g) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, anche con condanne non definitive;
e) abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati di almeno 5 anni. - Per consentire la presentazione delle candidature il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale provvede a comunicare la data di svolgimento delle elezioni nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6.