Reg. CNF n. 1/2015 (Sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) ➡️ Art. 4 | |
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- Sono ammessi a partecipare a ciascun corso gli iscritti all’albo, che abbiano maturato i requisiti di cui ai commi successivi.
- Costituiscono requisito per l’ammissione ai corsi:
a) l’iscrizione all’albo ordinario o all’Elenco speciale degli Avvocati di enti pubblici da almeno otto anni;
b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive;
c) non essere soggetto, al momento di presentazione della domanda, a sospensione cautelare, e non essere sospeso dall’albo ai sensi dell’art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri di cui al successivo comma 3. - Sono criteri di effettività nell’esercizio della professione, ai fini dell’accesso al corso:
1) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile;
oppure
2) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale;
oppure
3) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili.
Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi patrocinati di cui ai numeri precedenti sono considerati anche i giudizi presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea o presso la Corte Europea dei diritti dell’Uomo.
In ogni caso, qualora non sia raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in uno dei numeri precedenti saranno computati cumulativamente giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi contemplate, a condizione che sia raggiunta la soglia di almeno 5 giudizi sub 1), 10 giudizi sub 2), 10 giudizi sub 3). In tal caso i giudizi patrocinati sub 1) dei quali il candidato intenda avvalersi per il raggiungimento del requisito minimo avranno valore doppio rispetto a quelli sub 2) e 3). - I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.