Reg. CNF n. 1/2022 (Composizione e funzionamento della Commissione di cui all’art. 14, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 nonché organizzazione e valutazione delle prove scritta e orale) ➡️ Art. 4
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  1. La commissione di settore procede, collegialmente, alla correzione degli elaborati secondo modalità di volta in volta stabilite dalla commissione medesima.
  2. Nella valutazione di ciascun elaborato, la commissione di settore deve attenersi ai seguenti criteri minimi:
    a) per ciò che concerne la redazione di un parere: correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico; chiarezza, logicità, completezza, sinteticità, rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche; dimostrazione di capacità di risolvere problemi giuridici;
    b) per ciò che concerne la redazione di un atto: correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico; chiarezza, logicità, completezza, sinteticità, rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche e padronanza delle tecniche di redazione.
  3. La commissione di settore, al termine della correzione e della valutazione di ciascun elaborato, formula un giudizio complessivo sulla prova svolta dal candidato. In caso di idoneità, il candidato è ammesso a sostenere la prova orale di settore. In caso di non idoneità il candidato non può sostenere la prova orale di settore, ma può sostenere nuovamente la prova scritta di settore nella prima sessione di esame utile.

Normativa correlata.

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