- Il Consiglio Nazionale Forense può, in ogni caso, anche a prescindere da istanza di parte,
attivare l’esercizio del potere ispettivo di cui all’art. 33 della legge 31 dicembre 2012, n. 247
recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”. In questo caso, si
applicano le previsioni di cui all’art. 2 del presente regolamento. - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in
particolare quelle di cui all’art. 2 (Conclusione del procedimento).