- Il Consiglio Nazionale Forense può, in ogni caso, anche a prescindere da istanza di parte, attivare l’esercizio del potere ispettivo di cui all’art. 63 della legge 247 del 2012. In questo caso, si applicano le previsioni di all’art. 2 del presente regolamento.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.