Reg. CNF n. 3/2014 (Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi) ➡️ Art. 4
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  1. Le Scuole forensi sono dotate di risorse economiche adeguate al fine di garantire un’offerta formativa completa e competitiva.
  2. L’Ordine circondariale provvede, in ogni caso, al finanziamento della Scuola forense attraverso la destinazione di fondi. Qualora la Scuola forense sia costituita in convenzione tra più Ordini, i costi di funzionamento della Scuola sono ripartiti sulla base dei criteri stabiliti dalla convenzione istitutiva.
  3. L’Ordine può sostenere la Scuola anche mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche e risorse informatiche.
  4. La Scuola forense può finanziare le proprie attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, destinato esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, che non hanno carattere lucrativo.
  5. Gli Ordini e le Scuole forensi promuovono la stipula di convenzioni con gli enti pubblici gli altri soggetti previsti dalla legge, volte al finanziamento delle attività formative.

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