Reg. CNF n. 4/2013 (Istituzione e funzionamento dell’Osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione) ➡️ Art. 4
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  1. Sono organi dell’Osservatorio nazionale: il Presidente ovvero il Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, il Consiglio direttivo, l’Assemblea consultiva e il Comitato scientifico, ove costituito.
  2. L’Osservatorio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense ovvero dal Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, ne dirige le attività e ne è responsabile, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea consultiva.
  3. Il Consiglio direttivo è costituito di diritto dal Presidente o dal Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, da cinque componenti del Consiglio Nazionale Forense, da quest’ultimo nominati, e da un rappresentante delle seguenti istituzioni: Consiglio Superiore della Magistratura, Suprema Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Ministero della Giustizia.
  4. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ovvero del Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, formula gli indirizzi generali relativi all’attività dell’Osservatorio e ne controlla l’esecuzione; inoltre, può disporre la costituzione di un Comitato scientifico.
  5. L’Assemblea consultiva è composta da un rappresentante appositamente designato da istituzioni nazionali ed internazionali invitate dal Consiglio Nazionale Forense.
  6. L’Assemblea consultiva esprime parere sulle questioni ad essa sottoposte dal Presidente ovvero dal Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, e/o dal Consiglio direttivo dell’Osservatorio nazionale.
  7. Il Consiglio direttivo e l’Assemblea consultiva possono, su proposta del Presidente ovvero del Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, costituire commissioni e/o gruppi di lavoro tematici.

Normativa correlata.

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