Reg. CNF n. 4/2013 (Istituzione e funzionamento dell’Osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione) ➡️ Art. 4 | |
Articolo precedente | Articolo successivo |
- Sono organi dell’Osservatorio nazionale: il Presidente ovvero il Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, il Consiglio direttivo, l’Assemblea consultiva e il Comitato scientifico, ove costituito.
- L’Osservatorio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense ovvero dal Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, ne dirige le attività e ne è responsabile, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea consultiva.
- Il Consiglio direttivo è costituito di diritto dal Presidente o dal Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, da cinque componenti del Consiglio Nazionale Forense, da quest’ultimo nominati, e da un rappresentante delle seguenti istituzioni: Consiglio Superiore della Magistratura, Suprema Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Ministero della Giustizia.
- Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ovvero del Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, formula gli indirizzi generali relativi all’attività dell’Osservatorio e ne controlla l’esecuzione; inoltre, può disporre la costituzione di un Comitato scientifico.
- L’Assemblea consultiva è composta da un rappresentante appositamente designato da istituzioni nazionali ed internazionali invitate dal Consiglio Nazionale Forense.
- L’Assemblea consultiva esprime parere sulle questioni ad essa sottoposte dal Presidente ovvero dal Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, e/o dal Consiglio direttivo dell’Osservatorio nazionale.
- Il Consiglio direttivo e l’Assemblea consultiva possono, su proposta del Presidente ovvero del Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, costituire commissioni e/o gruppi di lavoro tematici.