Ordinamento professionale ➡️ Titolo IV – Accesso alla professione forense (artt. 40 – 49) ➡️ Capo I – Tirocinio Professionale (artt. 40 – 45) ➡️ Art. 40
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1. I consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.


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