Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:

1) l’avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell’ordine;

2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

3) la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell’articolo 43;

4) la cancellazione dall’albo;

5) la radiazione dall’albo.

NOTE

Articolo sostituito dall’art. 52 L. n. 247/2012 e dell’art. 53 L. n. 247/2012.

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