Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:
1) l’avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell’ordine;
2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
3) la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell’articolo 43;
4) la cancellazione dall’albo;
5) la radiazione dall’albo.
NOTE
Articolo sostituito dall’art. 52 L. n. 247/2012 e dell’art. 53 L. n. 247/2012.