Ordinamento professionale ➡️ Titolo IV – Accesso alla professione forense (artt. 40 – 49) ➡️ Capo I – Tirocinio Professionale (artt. 40 – 45) ➡️ Art. 41 | |
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1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonchè a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
3. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 17.
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purchè con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.1
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
6. Il tirocinio può essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione;
d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall’articolo 40.
7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.
8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell’ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
10. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell’ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione del suo studio.
11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro.
13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento2 che disciplina:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine;
b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell’Unione europea.
14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.
Giurisprudenza correlata
Il domicilio professionale del praticante coincide con quello dell’avvocato presso cui svolge la pratica. Ne consegue che, dovendo l’iscrizione avvenire nell’albo del circondario del Tribunale ove è il domicilio professionale, l’iscrizione del praticante debba avvenire nel Registro tenuto dal Consiglio dell’Ordine di iscrizione del dominus; e che l’associazione ad un dominus avente domicilio professionale in un diverso circondario determini la necessità di trasferimento dell’iscrizione del praticante ai sensi dell’articolo 41, comma 14, della legge n. 247/12 (CNF parere n. 53/2021, CNF parere n. 40/2015, CNF parere n. 36/2010).
È possibile svolgere simultaneamente il tirocinio per l’accesso alla professione forense e la pratica notarile (CNF parere n. 36/2021).
La formulazione dell’art. 41, comma 12 della legge n. 247/12 (“anche se non si tratta di affari trattati direttamente dal medesimo”) è sufficientemente chiara nel consentire che il patrocinio sostitutivo possa essere esercitato anche in relazione ad affari non trattati direttamente dal dominus (ad es., un suo collega di studio), purché ciò avvenga comunque sotto il controllo e la responsabilità del medesimo (CNF parere n. 34/2021, CNF parere n. 11/2020, CNF parere n. 40/2019, CNF parere n. 4/2019, CNF parere n. 3/2019, CNF parere n. 81/2018).
Anche a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, permane la necessità di indicare il nominativo del dominus. In tale eventualità, infatti, il soggetto rimane iscritto – come si desume dalla lettera dell’articolo 17, comma 10, lett. b) prima richiamata – anche al fine di richiedere l’autorizzazione al patrocinio sostitutivo e, come noto, ai sensi dell’articolo 41, comma 12, della legge professionale e dell’articolo 9, comma 1, del d.m. 17 marzo 2016, n. 70, tale attività è svolta, primariamente, in sostituzione dell’avvocato presso il quale è svolta la pratica (CNF parere n. 34/2021).
Praticanti avvocati: la scadenza del sessennio di abilitazione al patrocinio
Alla scadenza del termine dei 6 anni previsto dall’art. 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12, il COA può legittimamente provvedere alla cancellazione dell’iscritto dal relativo registro speciale dei praticanti abilitati, ma non da quello dei praticanti avvocati semplici, giacché tale ultima iscrizione può permanere (se e) fin quando l’iscritto non superi l’esame di abilitazione, potendo egli proseguire lo svolgimento della pratica, sebbene privo dello ius postulandi, senza limiti temporali. Una eventuale norma regolamentare del COA, che prevedesse il suddetto limite temporale quale presupposto della cancellazione tout court sarebbe illegittima e, come tale, dovrebbe essere disapplicata (CNF n. 150/2020, Cass. n. 26704/2018, CNF n. 107/2017, CNF n. 193/2014, CNF n. 115/2012)
Ai sensi dell’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12, la cancellazione dal registro dei praticanti deve essere disposta “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica”. Tuttavia, prosegue la medesima disposizione, l’iscrizione può permanere “per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo”. Ove sussistano i predetti requisiti deve ritenersi consentita la permanenza nel registro. In tale eventualità, restano ferme tutte le previsioni relative ai requisiti per lo svolgimento del tirocinio, con particolare riguardo alla figura del dominus che – lo si ricorda – è il primo responsabile del corretto e proficuo svolgimento del tirocinio, in ogni sua fase. Ciò, sia se il praticante abbia richiesto l’autorizzazione al patrocinio sostitutivo, sia che non la abbia richiesta (CNF parere n. 33/2021, CNF n. 28/2021).
Ai sensi dell’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12, la cancellazione dal registro dei praticanti deve essere disposta “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica”. Tuttavia, prosegue la medesima disposizione, l’iscrizione può permanere “per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo”. Ove sussistano i predetti requisiti deve ritenersi consentita la permanenza nel registro e, dunque, anche l’iscrizione a seguito di trasferimento (CNF parere n. 28/2021)
Praticanti avvocati: la scadenza dell’abilitazione al patrocinio sostitutivo
Il praticante può continuare a svolgere il tirocinio una volta decorsi i diciotto mesi dall’iscrizione nel Registro, la quale può tuttavia durare al massimo cinque anni ove permangano tutti i requisiti previsti dall’articolo 41, comma 12, legge 31 dicembre 2012, n. 247 per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 9 Decreto 17 marzo 2016, n. 70. (CNF n. 58/2020)
Alla scadenza del termine previsto dalla Legge per il patrocinio (5 anni ex art. 41 L. n. 247/2012, già 6 anni ex art. 8 RDL n. 1578/1933), il praticante avvocato perde l’abilitazione stessa a prescindere dalla sua formale cancellazione dall’omonimo registro speciale, con conseguente invalidità degli atti processuali eventualmente compiuti oltre detto termine, cioè in difetto delle condizioni per il legittimo esercizio del patrocinio (Cass. n. 30057/2017)
Nel computo del numero massimo dei praticanti rientrano anche i praticanti in possesso del certificato di compiuta pratica e ancora iscritti presso il dominus. Si rammenta, tuttavia, che ai sensi del medesimo articolo 41, comma 10, detto limite può essere superato previa autorizzazione del COA che, nel valutarne il rilascio, potrà considerare anche tale circostanza che ben può ritenersi attinente alla “attività professionale del richiedente e all’organizzazione del suo studio” (CNF n. 33/2021).
Gli studenti universitari “fuori corso” non possono ottenere l’iscrizione anticipata nel Registro dei Praticanti
Il tirocinio anticipato ai sensi dell’art. 41 co. 6 lett. d) L. n. 247/2012 presuppone che lo studente universitario sia iscritto all’ultimo anno del corso di Laurea ed in pari con gli esami, sicché i cc.dd. Fuori corso non rientrano nei casi di applicazione della citata norma, la quale mira infatti ad anticipare l’ingresso nel mondo del lavoro degli universitari che più si sono impegnati nello studio (Nel caso di specie, lo studente era in regola con gli esami dei primi quattro anni, ma fuori corso da due anni. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui il CNF aveva a sua volta respinto l’impugnazione avverso il provvedimento del COA di rigetto della domanda di iscrizione anticipata nel Registro). (Cass. n. 24379/2020, CNF n. 173/2019).
Il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo ai sensi dell’art. 41, comma 12, della legge n. 247/12, di svolgere l’attività in sostituzione dell’avvocato davanti a tutti i Tribunali e Giudici di pace senza restrizioni territoriali (CNF parere n. 3/2019)
Ai fini della pratica professionale, la partecipazione alle riunioni – incontri in sede di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, sia di natura obbligatoria che delegata o delle altre ADR può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la presenza sia documentata. Altrettanto può dirsi con riferimento alle altre ADR, che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita. (CNF parere n. 55/2017)
Il requisito del giustificato motivo, anche personale, previsto dall’art. 41, n. 5, Legge n. 247/2012 come presupposto per l’interruzione del tirocinio professionale, in mancanza del quale il tirocinante deve essere cancellato dal Registro dei praticanti, è posto dalla legge come necessario per chi interrompa il tirocinio per un periodo superiore ai sei mesi: e non sia quindi richiesto nel caso in cui l’interruzione abbia durata infra semestrale (CNF parere n. 18/2017)
Note
- Lo svolgimento della pratica forense è astrattamente compatibile con l’attività di dipendente di ente locale, distaccato presso un ufficio giudiziario sito nel medesimo circondario nel quale verrebbe svolta la pratica stessa (CNF parere n. 31/2024). ↩︎
- D.M. n. 70/2016 ↩︎