La radiazione è pronunciata contro l’avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense.
NOTE
Articolo sostituito dall’art. 53 co. 4 L. n. 247/2012.
Sito di Deontologia forense
La radiazione è pronunciata contro l’avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense.
Articolo sostituito dall’art. 53 co. 4 L. n. 247/2012.