Ordinamento professionale ➡️ Titolo IV – Accesso alla professione forense (artt. 40 – 49) ➡️ Capo I – Tirocinio Professionale (artt. 40 – 45) ➡️ Art. 42
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1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine1.


Normativa correlata

Giurisprudenza correlata

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati
Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti, ex art. 42 L. 247/2012 e 57 r.d. n. 37/34, a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non siano iscritti all’albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status, infatti, si presenta preliminare a quello dell’avvocato e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare del Consiglio territoriale (CNF n. 93/2019).

Note

  1. Il comma è riprodotto pressoché testualmente nell’art. 2 co. 2 cdf, ma emendato dal refuso che assoggetta (erroneamente) i praticanti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine (in arg. cfr. questo commento). ↩︎

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