Salvo quanto è stabilito negli articoli 42 e 43, l’avvocato o il procuratore che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell’art. 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.

Parimenti è sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all’articolo precedente, l’avvocato o il procuratore contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l’applicazione di una misura di sicurezza, del confino di polizia o dell’ammonizione.

Le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti danno immediatamente avviso al pubblico ministero presso il Tribunale ed al Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell’albo, in cui il professionista è iscritto, dei provvedimenti per i quali sono stabilite l’apertura del procedimento disciplinare o l’applicazione della sospensione cautelare.

Se il Direttorio del Sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione del professionista ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il pubblico ministero presso il Tribunale con rapporto motivato.

NOTE

Articolo sostituito dall’art. 51 co. 3 L. n. 247/2012.

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