Fermo il disposto dell’art. 42, comma terzo, e dell’art. 43, comma secondo, il Direttorio del Sindacato non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.
NOTE
Articolo abrogato implicitamente dall’art. 50 L. n. 247/2012.