I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Sindacati degli avvocati e procuratori del Regno ed alle Autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.1

La radiazione da uno degli albi di avvocati o di procuratori importa di diritto la radiazione anche dall’albo dell’altra professione.2

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione dall’esercizio di una delle due professioni.3

NOTE

  1. Comma sostituito dall’art. 62 L. n. 247/2012. ↩︎
  2. Comma abrogato dalla legge di soppressione dell’albo dei procuratori legali. ↩︎
  3. Comma abrogato dalla legge di soppressione dell’albo dei procuratori legali. ↩︎

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