I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Sindacati degli avvocati e procuratori del Regno ed alle Autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.1
La radiazione da uno degli albi di avvocati o di procuratori importa di diritto la radiazione anche dall’albo dell’altra professione.2
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione dall’esercizio di una delle due professioni.3
NOTE
- Comma sostituito dall’art. 62 L. n. 247/2012. ↩︎
- Comma abrogato dalla legge di soppressione dell’albo dei procuratori legali. ↩︎
- Comma abrogato dalla legge di soppressione dell’albo dei procuratori legali. ↩︎