Il professionista radiato dall’albo può esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione.
Il termine è di sei anni e sulla domanda di reiscrizione è competente a decidere il Direttorio del Sindacato nazionale fascista, della categoria se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell’opera di avvocato o di procuratore, ovvero per delitto contro la pubblica Amministrazione, contro l’Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio.
II termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data della sospensione.
Sull’istanza di riammissione provvede il Direttorio che tiene l’albo per il quale è domandata la reiscrizione. Si applicano le disposizioni dell’art. 31.
NOTE
Articolo abrogato implicitamente dall’art. 62 co. 10 L. n. 247/2012 (“Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.“)