I componenti del Direttorio Nazionale e quelli del Direttorio di un Sindacato locale possono essere ricusati per i medesimi motivi, in quanto applicabili, indicati nell’articolo 116 del Codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.
Quando per la ricusazione di più componenti del Direttorio del Sindacato Nazionale o di quello di un Sindacato locale non ne rimanga il numero prescritto per decidere, spetta rispettivamente alla Commissione centrale o al Direttorio del Sindacato Nazionale, su ricorso della parte, di decidere sulla ricusazione e, qualora questo sia ammessa, di pronunciarsi nel merito.
NOTE
Articolo sostituito dall’art. 37 co. 2 L. n. 247/2012 (“Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici.“), che ha implicitamente abrogato l’applicabilità ai CDD delle norme civilistiche in tema di ricusazione.