1. I consigli dell’ordine formano e aggiornano, a norma dell’articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3 e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica. L’avvocato specialista può chiedere che nell’elenco siano specificati l’indirizzo o gli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore.