1. L’assemblea per l’elezione dei componenti del consiglio dell’ordine circondariale è convocata con le modalità ed entro il termine stabiliti dalle norme che disciplinano le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
2. L’assemblea si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del Consiglio dell’ordine nei giorni individuati dal Consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali stabiliti in conformità alle norme che disciplinano le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.