D.M. n. 17/2018 – Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ➡️ Art. 5
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1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell’arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l’assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell’Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell’articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge professionale. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi.

2. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro ordine, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo ordine. L’ordine di provenienza, all’atto della valutazione del periodo di pratica già svolto ai fini della nuova iscrizione, dà conto dell’avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione per consentire la convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento.

Normativa correlata.

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