1. Gli albi, il registro e gli elenchi sono tenuti esclusivamente con modalità informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi i consigli dell’ordine utilizzano il sistema informatico centrale. I consigli dell’ordine che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi possono continuare ad avvalersene, a condizione che, alla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 14, comma 2, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal presente regolamento con riguardo al sistema informatico centrale e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del predetto sistema informatico centrale. I consigli dell’ordine che, alla data di cui al periodo precedente, non dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi si avvalgono esclusivamente del sistema informatico centrale. Il sistema informatico centrale e quelli di cui si avvalgono i consigli dell’ordine a norma del terzo periodo del presente comma procedono al tracciamento delle operazioni di inserimento di dati e documenti informatici effettuate. I documenti informatici contenenti la registrazione cronologica delle operazioni informatiche di cui al periodo precedente sono conservati per almeno tre anni.
2. Prima della pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 14, comma 2, il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, avvalendosi della Direzione generale per i sistemi informativi ed automatizzati, verifica che le basi di dati del sistema informatico centrale e dei sistemi informatici dei consigli dell’ordine territoriali sono interconnesse ed interagiscono tra loro e che i sistemi informatici dei consigli dell’ordine territoriali sono dotati delle funzionalità prescritte dal presente regolamento.
3. Quando in conseguenza della revisione dell’albo, degli elenchi e dei registri emerge la necessità di procedere alla revisione dei dati, ne è data notizia all’iscritto mediante posta elettronica certificata, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dalla comunicazione, l’iscritto ha facoltà di presentare osservazioni con le medesime modalità.
4. Il sistema informatico centrale esegue, con modalità telematiche ed automatizzate, le comunicazioni dei dati contenuti nell’albo, nei registri e negli elenchi previste dalla legge.
5. Il sistema informatico centrale accerta, con modalità automatizzate, che l’indirizzo di posta elettronica indicato o nella domanda di iscrizione all’albo, o con atto separato, ovvero con istanza di variazione dell’indirizzo, corrisponda ad una casella di posta elettronica certificata.
6. La disposizione del comma 5 si applica anche agli indirizzi di posta elettronica contenuti nell’albo ed immessi nel sistema informatico a norma dell’art. 14, comma 4.
7. Ciascun consiglio dell’ordine territoriale forense è il titolare dei dati presenti negli albi, nei registri e negli elenchi tenuti, secondo le modalità di cui al comma 1, dal medesimo consiglio dell’ordine.
8. Fermo quanto previsto dal comma 7, il Consiglio nazionale forense è titolare del trattamento dei dati necessario per la gestione del sistema informatico centrale secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e della redazione dell’elenco nazionale degli avvocati.