1. Terminate le prove scritte, la commissione centrale fissa senza ritardo le linee generali da seguire per rispettare i criteri di valutazione degli elaborati sui temi assegnati, in modo da favorire la omogeneità di valutazione in tutte le sedi di esame.
2. La correzione degli elaborati contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi dell’articolo 4, comma 19 è compiuta contestualmente e non si dà apertura della busta piccola contenente il cartoncino bianco di cui all’articolo 4, comma 14. Al fine di contenere le spese di trasferta, la commissione o la sottocommissione distrettuale può disporre che una o più sedute per la correzione degli elaborati scritti possano svolgersi nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della Corte di appello presso la quale la commissione è costituita; al trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere provvede la polizia penitenziaria.
3. In sede di correzione degli elaborati la commissione e le sottocommissioni distrettuali sono tenute ad uniformarsi ai criteri di cui all’articolo 46, comma 6, della legge, verificando altresì la coerenza dell’elaborato con il tema assegnato, la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali, che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici, e la corretta applicazione delle regole processuali.
4. La commissione o la sottocommissione distrettuale, nel caso in cui accerti che l’elaborato è, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla la prova. Deve pure essere annullato l’esame del candidato che comunque si sia fatto riconoscere.
5. La commissione e le sottocommissioni distrettuali procedono alla correzione degli elaborati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove; la proroga di detto termine può essere disposta una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della Corte d’appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
6. All’attribuzione del voto complessivo si procede al termine della lettura di ciascun elaborato. Il presidente esprime il voto per ultimo. Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario annota immediatamente, su ognuna delle buste piccole contenenti il cartoncino bianco e nella prima pagina di ciascun elaborato scritto, il numero progressivo di cui all’articolo 4, comma 19. L’annotazione è sottoscritta dal presidente, da un componente della commissione e dal segretario. Successivamente si procede ad inserire nella busta grande, sulla quale è stato apposto il numero progressivo a norma dell’articolo 4, comma 19, i tre elaborati scritti, le tre buste piccole contenenti il cartoncino e il verbale. La busta grande è chiusa secondo le modalità preventivamente stabilite dalla commissione centrale.
7. Delle operazioni di correzione degli elaborati scritti del medesimo candidato è redatto un unico verbale. Il verbale riporta la data, l’ora di inizio e termine delle operazioni di correzione degli elaborati contenuti nelle buste raggruppate a norma del comma 2, la somma dei voti riportati rispetto a ciascun elaborato e il numero progressivo di cui all’articolo 4, comma 19. Quando l’elaborato è valutato negativamente, se ne dà motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio.
8. Terminate le operazioni di correzione degli elaborati scritti di tutti i candidati, la commissione distrettuale procede, alla presenza di due unità di personale amministrativo o di personale delle forze di polizia individuate dal presidente della Corte di appello, all’apertura delle buste piccole contenenti i cartoncini sui quali sono riportati i nominativi dei candidati. Delle operazioni del presente comma è redatto verbale in cui si dà atto dell’univoca associazione tra il numero progressivo apposto a norma dell’articolo 4, comma 19, e il nominativo del candidato.
9. All’esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell’articolo 46, comma 5, della legge, riceve dal presidente della commissione distrettuale le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione, il verbale di cui al comma 8 e l’elenco degli ammessi alla prova orale e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nell’articolo 4.
10. Il presidente della commissione distrettuale istituita presso la Corte di appello ove si svolge la prova orale stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui la stessa ha inizio e, in presenza di due componenti della commissione e del segretario della stessa nonché, ove possibile, di due candidati, procede alle operazioni di sorteggio di una lettera dell’alfabeto. Il candidato che dovrà sostenere per primo la prova orale è colui il cui cognome inizia con la lettera estratta e che in ordine alfabetico precede gli altri cognomi che hanno inizio con la stessa lettera. L’intervallo temporale tra la data di deposito dell’elenco degli ammessi alla prova orale e l’inizio della stessa non può essere inferiore a un mese né superiore a due.
11. Quando sono costituite una o più sottocommissioni distrettuali, la ripartizione dei candidati da esaminare ha luogo mediante criteri casuali individuati dalla commissione centrale, entro novanta giorni dal termine delle prove scritte.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano con la decorrenza di cui all’articolo 4, comma 24.