D.M. n. 58/2016 – Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari ➡️ Art. 5 | |
Articolo precedente | Articolo successivo |
1. L’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi.
2. Il praticante avvocato può proseguire l’attività di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l’ha iniziata, purché presso ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. Si applica l’articolo 4. Quando l’ufficio presso il quale l’attività di praticantato è proseguita ha sede in un circondario diverso da quello di provenienza, il praticante avvocato deve trasferire la propria iscrizione a norma dell’articolo 41, comma 14, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. Il praticante avvocato che abbia svolto l’intero periodo di tirocinio presso uno o più degli uffici di cui all’articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi.