Regolamento CNF n. 1/2013 (Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative) ➡️ Art. 5 | |
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- Il Consiglio nazionale forense, ricevuta la richiesta di inserimento, delibera con provvedimento motivato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.
- Nell’ambito del procedimento, il Consiglio nazionale forense valuta la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti per l’inserimento, e può richiedere integrazioni in via istruttoria.
- Con il provvedimento motivato di cui al comma 1, il Consiglio nazionale forense delibera:
a) l’inserimento in una delle due sezioni dell’elenco,
oppure:
b) il rigetto della domanda. - Le associazioni forensi specialistiche le cui domande sono state rigettate possono presentare nuova richiesta decorso un anno decorrente dalla comunicazione dalla delibera di rigetto.
- Almeno trenta giorni prima della scadenza del triennio dal primo inserimento e, successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ciascun triennio, l’associazione ha l’onere di comprovare, depositando idonea ed adeguata documentazione, la persistenza dei requisiti di cui all’art. 3. Il Consiglio nazionale forense delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
- Per quanto non espressamente previsto si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.