Regolamento CNF n. 1/2014 (Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina) ➡️ Art. 5 | |
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- Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale, sentiti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali del distretto, fissa il giorno e l’orario di inizio delle operazioni elettorali, che devono aver luogo entro il 31 luglio dell’anno di scadenza del Consiglio distrettuale di disciplina in carica ed essere tenute contestualmente in tutto il distretto.
- Ogni Presidente di Consiglio dell’Ordine circondariale comunica al Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale senza ritardo il numero dei componenti del proprio Consiglio dell’Ordine.
- In esito a tale comunicazione, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale determina sia il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina da eleggere, sia quello dei componenti eleggibili da parte dei Consiglieri di ogni singolo Consiglio dell’Ordine.
- Qualora il numero dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, determinato in ambito distrettuale ai sensi dell’art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia superiore a quello risultante dalla sommatoria di tutti gli eleggibili da parte dei singoli Consigli dell’Ordine, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del presente regolamento, l’individuazione degli ulteriori componenti necessari ad integrare il Consiglio distrettuale di disciplina avviene nell’ambito dei primi dei non eletti all’interno di quegli Ordini che siano portatori di resti, con l’attribuzione di un componente ciascuno, procedendosi all’assegnazione secondo un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti.
- Effettuate le determinazioni di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale ne cura la pubblicazione sul sito web istituzionale del proprio Ordine dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense ed ai singoli Consigli dell’Ordine del distretto.
- La pubblicazione nel sito web istituzionale del Consiglio dell’Ordine distrettuale ha valore di pubblicità notizia.