Regolamento CNF n. 2/2013 (Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino) ➡️ Art. 5 | |
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- Il servizio prestato dallo sportello viene reso da avvocati iscritti in un apposito elenco, tenuto dal Consiglio dell’Ordine a fini di organizzazione del servizio, al quale possono essere iscritti avvocati nell’ambito di materie di propria competenza, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l’assolvimento dell’obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo.
- L’elenco, ad uso interno del Consiglio, dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale e contenere l’indicazione dei settori di attività prevalente degli iscritti.
- Ciascun avvocato potrà presentare domanda di iscrizione unicamente per l’elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, indicando le di materie di propria competenza per le quali intende prestare le attività per lo sportello.
- All’avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:
a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l’incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento. - I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l’attività di sportello.
- Il Consiglio dell’Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità degli iscritti nell’elenco di cui al comma 1, i soggetti nei cui confronti è stata resa l’attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell’oggetto dell’attività stessa.