Regolamento CNF n. 3/2013 (Norme per la riscossione dei contributi) ➡️ Art. 5 | |
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- I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati nei bilanci degli Ordini territoriali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.
- I Consigli degli Ordini dovranno versare al Consiglio Nazionale i contributi riscossi per conto dello stesso entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza. Dovranno, altresì, specificare a quale anno si riferisce l’incasso di eventuali residui.
- Gli stessi Consigli dovranno inviare al Consiglio Nazionale, entro la medesima data, un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti; il Consiglio Nazionale Forense, ricevuto l’elenco, invita i Consigli ad attivarsi per la riscossione del contributo con l’avviso che il mancato avvio, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell’elenco, del procedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti sarà causa di segnalazione dell’Ordine inadempiente ai sensi dell’art. 7.