Reg. CNF n. 3/2014 (Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi) ➡️ Art. 5
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  1. Sono organi della Scuola forense:
    a) il Consiglio direttivo;
    b) il Direttore della Scuola;
    c) il Comitato scientifico .
  2. Gli organi della Scuola sono nominati dal Consiglio dell’Ordine.
  3. Se la Scuola è istituita in forma di Fondazione o Associazione, gli organi sono nominati secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.
  4. Se la Scuola è costituita in convenzione tra più Ordini, gli organi della Scuola sono nominati secondo le modalità stabilite dalla convenzione istitutiva della Scuola.
  5. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola forense; cura la programmazione e il coordinamento dell’attività didattica, avvalendosi della consulenza del Comitato scientifico.
  6. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo, formula proposte ad esso e ne attua le deliberazioni.
  7. I componenti del Comitato scientifico, nominati secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, sono scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza.

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