Reg. CNF n. 3/2014 (Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi) ➡️ Art. 5 | |
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- Sono organi della Scuola forense:
a) il Consiglio direttivo;
b) il Direttore della Scuola;
c) il Comitato scientifico . - Gli organi della Scuola sono nominati dal Consiglio dell’Ordine.
- Se la Scuola è istituita in forma di Fondazione o Associazione, gli organi sono nominati secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.
- Se la Scuola è costituita in convenzione tra più Ordini, gli organi della Scuola sono nominati secondo le modalità stabilite dalla convenzione istitutiva della Scuola.
- Il Consiglio direttivo svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola forense; cura la programmazione e il coordinamento dell’attività didattica, avvalendosi della consulenza del Comitato scientifico.
- Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo, formula proposte ad esso e ne attua le deliberazioni.
- I componenti del Comitato scientifico, nominati secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, sono scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza.