Reg. CNF n. 4/2013 (Istituzione e funzionamento dell’Osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione) ➡️ Art. 5
Articolo precedenteArticolo successivo
  1. L’Osservatorio nazionale si avvale, per il tramite della specifica Commissione CNF – “Rapporti con il CSM e i Consigli giudiziari” e per il tramite degli Osservatori distrettuali, degli avvocati componenti dei Consigli giudiziari al fine di promuovere lo scambio di conoscenze e la circolazione delle informazioni inerenti lo stato dell’amministrazione della giustizia nei rispettivi distretti.
  2. L’Osservatorio nazionale può avvalersi degli avvocati componenti i gruppi di coordinamento degli Osservatori sulla giustizia civile e penale, ove costituiti, ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo.

Normativa correlata.

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy