Reg. CNF n. 4/2014 (Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative) ➡️ Art. 5
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  1. Il Consiglio Nazionale Forense, ricevuta la richiesta di iscrizione, delibera con provvedimento motivato, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
  2. Nell’ambito del procedimento, il Consiglio Nazionale Forense valuta la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione ed, in via istruttoria, può richiedere integrazioni o chiarimenti anche convocando i rappresentanti dell’associazione richiedente.
  3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Consiglio Nazionale Forense delibera:
    a) la iscrizione delle associazioni forensi maggiormente rappresentative nell’elenco dedicato,
    oppure
    b) il rigetto della domanda.
  4. Le associazioni forensi le cui domande siano state rigettate possono presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di rigetto.
  5. Per quanto non espressamente previsto, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

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