Reg. CNF n. 4/2014 (Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative) ➡️ Art. 5 | |
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- Il Consiglio Nazionale Forense, ricevuta la richiesta di iscrizione, delibera con provvedimento motivato, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
- Nell’ambito del procedimento, il Consiglio Nazionale Forense valuta la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione ed, in via istruttoria, può richiedere integrazioni o chiarimenti anche convocando i rappresentanti dell’associazione richiedente.
- Con il provvedimento di cui al comma 1, il Consiglio Nazionale Forense delibera:
a) la iscrizione delle associazioni forensi maggiormente rappresentative nell’elenco dedicato,
oppure
b) il rigetto della domanda. - Le associazioni forensi le cui domande siano state rigettate possono presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di rigetto.
- Per quanto non espressamente previsto, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.