Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 7) ➡️ Art. 5 | |
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- Ai fini del presente regolamento:
a) per “legge professionale” si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense e le ulteriori modificazioni e integrazioni;
b) per “attività formativa” si intende ogni attività promossa, organizzata o prevista ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione, che comprende sia le attività di aggiornamento che le attività di formazione;
c) il “Credito Formativo” (CF) è l’unità di misura del carico di studio e dell’impegno necessario per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua e della rilevanza dell’attività formativa in relazione alle specifiche finalità previste dal presente regolamento;
d) il “periodo formativo” è l’arco temporale entro il quale si valuta lo sviluppo della formazione del professionista, che assolve all’obbligo formativo acquisendo i Crediti richiesti;
e) gli “eventi a rilevanza nazionale” e gli “eventi seriali” sono le attività di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo;
f) gli “eventi a rilevanza locale” sono quelle attività svolte nel singolo foro e rivolte ai suoi iscritti;
g) per “FAD” si intende la formazione a distanza, ovvero attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;
h) per “accreditamento” si intende la procedura disciplinata dal presente regolamento, in base alla quale il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell’Ordine, secondo le rispettive competenze, accertano la sussistenza dei requisiti previsti perché un’attività si possa considerare formativa ai fini dell’obbligo di formazione continua e provvedono all’attribuzione di Crediti Formativi;
i) la “Commissione centrale per l’accreditamento della formazione” (indicata anche come “Commissione centrale”) è l’organismo costituito presso il Consiglio Nazionale Forense per l’esercizio dei compiti previsti dal presente regolamento;
j) le “Commissioni per l’accreditamento della formazione” (indicate anche come “Commissioni locali”) sono le commissioni che possono essere costituite presso ciascun Consiglio dell’Ordine, al fine di svolgere i compiti di competenza degli ordini circondariali in materia di formazione disciplinati dal presente regolamento;
k) il “POF” è il Piano dell’Offerta Formativa.