Ordinamento professionale ➡️ Titolo V – Il procedimento disciplinare (artt. 50 – 63) ➡️ Capo I – Norme Generali (artt. 50 – 58) ➡️ Art. 50
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1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.1

2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all’articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell’Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all’unità.2

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.3

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell’ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare4, il consiglio dell’ordine deve darne notizia all’iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.5

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.


Normativa correlata.

  1. Art. 4 Reg. CNF 2/2014. Tale comma (secondo cui “Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense”), ribadito anche nell’art. 51 co. 1 L. n. 247/2012, non è derogato dalle seguenti disposizioni, che -se precedenti- devono ritenersi novellate, mentre -se coeve- devono ritenersi frutto di un mero errore materiale:
    art. 4 bis, co. 6, L. n. 247/2012, secondo cui le società tra avvocati sarebbero invece “soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza”;
    art. 23, co. 3, L. n. 247/2012, gli avvocati degli enti pubblici sarebbero invece “sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine”;
    art. 42 L. n. 247/2012, secondo cui i praticanti avvocati sarebbero invece “soggetti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine”;
    art. 11, co. 1, D.Lgs. n. 96/2001, secondo cui gli avvocati stabiliti sarebbero invece soggetti “al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine competente”;
    art. 11, co. 1, L. n. 31/1982, secondo cui gli avvocati stranieri che esercitano in Italia la professione forense in modo temporaneo sarebbero invece soggetti “al potere disciplinare del consiglio dell’ordine competente per territorio”. ↩︎
  2. Art. 1 Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  3. Art. 2 Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  4. Art. 51 co. 3 prima parte L. n. 247/2012. ↩︎
  5. Art. 11 co. 1 Reg. CNF 2/2014. ↩︎

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