Le decisioni del Direttorio dei Sindacato nazionale e dei Direttori dei Sindacati locali sono notificate in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale, al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare.1

Il pubblico ministero presso il Tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al pubblico ministero presso la Corte d’appello. Quest’ultimo e l’interessato possono, entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, proporre ricorso al Consiglio superiore forense.2

Nel termine di quindici giorni dalla notificazione l’interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso alla Commissione centrale.3

Nel caso che abbia ricorso soltanto il professionista, il pubblico ministero può proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.4

Per effetto del ricorso incidentale la Commissione centrale può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, infliggere al professionista ricorrente una pena disciplinare più grave, per specie e durata, di quella inflitta dal Direttorio del Sindacato.5

Il ricorso incidentale mantiene efficacia nonostante la successiva rinunzia del professionista al proprio ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.6

Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l’hanno proposto.7

NOTE

  1. Comma abrogato implicitamente dall’art. 61 L. n. 247/2012. ↩︎
  2. Comma abrogato implicitamente dall’art. 61 L. n. 247/2012. ↩︎
  3. Comma abrogato implicitamente dall’art. 61 L. n. 247/2012. ↩︎
  4. Comma abrogato implicitamente dall’art. 61 L. n. 247/2012, che ha escluso il ricorso incidentale della Procura. ↩︎
  5. Vigente (reformatio in pejus): vedi questo commento. ↩︎
  6. Comma abrogato implicitamente dall’art. 61 L. n. 247/2012, che ha escluso il ricorso incidentale della Procura. ↩︎
  7. Vigente. ↩︎

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