- Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.
- È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell’iscrizione della notizia nell’apposito registro, ai sensi dell’articolo 58.
- La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell’ordine competente quando nei confronti di un iscritto:
a) è esercitata l’azione penale;
b) è disposta l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.