Ordinamento professionale ➡️ Titolo V – Il procedimento disciplinare (artt. 50 – 63) ➡️ Capo I – Norme Generali (artt. 50 – 58) ➡️ Art. 52
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1. Con la decisione1 che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;2
b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;3
c) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.4


Giurisprudenza correlata.

Sospensione disciplinare inflitta per un periodo inferiore a due mesi
Il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi uno, inferiore al minimo edittale (ex art. 52 L. n. 247/2012 e art. 29 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare), è invalido per errore di diritto, ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria. Tale nullità può essere rilevata d’ufficio dal C.N.F. non essendo possibile legittimare una sanzione inesistente nell’ordinamento professionale. Ne consegue che, per il divieto della reformatio in pejus, deve essere inflitta la pena inferiore prevista dall’ordinamento, e cioè la censura (CNF n. 42/2024, CNF n. 100/2023, CNF n. 212/2022, CNF n. 163/2022, CNF n. 224/2020, CNF n. 76/2020, CNF n. 105/1999, CNF n. 7/1997, CNF n. 35/1995; In senso parzialmente difforme, l’isolata CNF n. 259/2003, secondo cui “per il divieto della reformatio in peius e l’impossibilità di sostituire la sanzione errata con una più lieve prevista dall’ordinamento, deve essere dichiarata nullità della sanzione disciplinare”).

Note.

  1. Il procedimento disciplinare avanti al CDD ha natura amministrativa e “si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo” (da ultimo, Cass. SS.UU. n. 9949/2024 e n. 20685/2018), ancorché -per un mero refuso- l’art. 61, co. 1, L. n. 247/2012 parli di “sentenza”, che è invece l’atto con cui si conclude il procedimento giurisdizionale dinanzi al CNF (art. 37, co. 2, L. n. 247/2012). ↩︎
  2. Art. 27 Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  3. Art. 28 Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  4. Art. 53 L. n. 247/2012, art. 29 Reg. CNF 2/2014, art. 30 Reg. CNF 2/2014. ↩︎

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