Ordinamento professionale ➡️ Titolo V – Il procedimento disciplinare (artt. 50 – 63) ➡️ Capo I – Norme Generali (artt. 50 – 58) ➡️ Art. 53
Articolo precedenteArticolo successivo

1. L’avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.1 L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.2 3

2. La censura consiste nel biasimo formale4 e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.5 6

3. La sospensione consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio della professione o dal praticantato7 e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.8 9

4. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 62.10 La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo.11 12


Normativa correlata.

  1. Periodo testualmente riprodotto nell’art. 29 co. 1 lett. a) Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  2. Periodo testualmente riprodotto nell’art. 30 co. 1 Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  3. Intero comma testualmente riprodotto nell’art. 22 co. 1 lett. a) cdf. ↩︎
  4. Periodo testualmente riprodotto nell’art. 30 co. 2 Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  5. Periodo testualmente riprodotto nell’art. 29 co. 1 lett. b) Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  6. Intero comma testualmente riprodotto nell’art. 22 co. 1 lett. b) cdf. ↩︎
  7. Periodo testualmente riprodotto nell’art. 30 co. 3 Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  8. Periodo testualmente riprodotto nell’art. 29 co. 1 lett. c) Reg. CNF 2/2014↩︎
  9. Intero comma testualmente riprodotto nell’art. 22 co. 1 lett. c) cdf, il quale precisa altresì il range della sospensione (da due mesi a 5 anni), come stabilito dall’art. 52 co. 1 lett c) L. n. 247/2012. ↩︎
  10. Periodo testualmente riprodotto nell’art. 30 co. 4 Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  11. Periodo testualmente riprodotto nell’art. 29 co. 1 lett. d) Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  12. Intero comma testualmente riprodotto nell’art. 22 co. 1 lett. d) cdf. ↩︎

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy