Con Regio decreto, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti della Commissione centrale, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento di essa o per la dignità della classe.

Alla sostituzione dei componenti dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall’albo o revocati si provvede con Regio decreto, osservate le disposizioni dell’articolo precedente, comma secondo.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare rimangono in carica per il tempo della durata in carica dei membri che hanno sostituito.

NOTE

Articolo abrogato implicitamente dall’art. 38 L. n. 247/2012.

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