Ordinamento professionale ➡️ Titolo V – Il procedimento disciplinare (artt. 50 – 63) ➡️ Capo I – Norme Generali (artt. 50 – 58) ➡️ Art. 54
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1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti1.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d’ufficio, l’organo procedente ne informa l’autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione inflitta dall’autorità giudiziaria all’avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione.2


Normativa correlata.

Giurisprudenza correlata.

La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale
Ai fini della valutazione di pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare è sufficiente l’avvenuta contestazione, in sede penale, di un fatto reato sovrapponibile a quello oggetto di accertamento in sede disciplinare, non essendo altresì necessario il concreto esercizio dell’azione penale (CNF n. 250/2022, CNF n. 4/2022, Cass. n. 11987/2017, CNF n. 234/2017).
Tuttavia, è necessario che il procedimento disciplinare riguardi gli stessi, identici fatti oggetto del procedimento penale (CNF n. 77/2020, CNF n. 47/2020, CNF n. 197/2017, CNF n. 188/2016, CNF n. 154/2016), sicché non sussiste pregiudizialità tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale contro ignoti (CNF n. 255/2017)
In ogni caso, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale è superflua ove, sotto il profilo dell’accertamento del fatto, in nessun modo il giudizio disciplinare dipenda dall’esito del procedimento penale e manchi, appunto, la necessaria pregiudizialità, ora peraltro rimessa alla discrezionalità del Consiglio (CNF n. 47/2020, CNF n. 93/2019, CNF n. 69/2019).

La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione
Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile” secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 30650/2023), poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario (Cass. n. 29439/2024, CNF n. 269/2024, CNF n. 195/2024, CNF n. 170/2024, CNF n. 127/2024, CNF n. 102/2024, CNF n. 26/2024, Cass. n. 30312/2023, CNF n. 332/2023, CNF n. 301/2023, CNF n. 284/2023, CNF n. 151/2023, CNF n. 122/2023, CNF n. 53/2023, CNF n. 2/2023, CNF n. 280/2022, CNF n. 257/2022, CNF n. 230/2022, CNF n. 168/2022, CNF n. 59/2022, CNF n. 4/2022, Cass. n. 35462/2021, Cass. n. 20384/2021, Cass. n. 19030/2021, Cass. n. 12902/2021, Cass. n. 9547/2021, Cass. n. 7336/2021, CNF n. 259/2021, CNF n. 199/2021, CNF n. 165/2021, CNF n. 153/2021, CNF n. 143/2021, CNF n. 119/2021, CNF n. 117/2021, CNF n. 109/2021, CNF n. 89/2021, CNF n. 65/2021, CNF n. 34/2021, CNF n. 12/2021, CNF n. 11/2021, CNF n. 234/2020, CNF n. 227/2020, CNF n. 218/2020, CNF n. 178/2020, CNF n. 173/2020, CNF n. 164/2020, CNF n. 155/2020, CNF n. 52/2020, CNF n. 171/2019, CNF n. 135/2019, CNF n. 69/2019, CNF n. 41/2019, CNF n. 56/2017).

Giudizio disciplinare e giudizio penale – Sospensione facoltativa del procedimento disciplinare – Presupposto – Indispensabile acquisizione dal processo penale di elementi di prova – Insindacabilità nel giudizio di legittimità.
L’art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti e, per l’effetto, subordina l’operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile – secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità – acquisire elementi di prova del processo penale (Cass. n. 30650/2023).

La riassunzione del procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale
Il procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale deve essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi (art. 297 cpc), decorrente dal momento in cui il Consiglio territoriale abbia avuto conoscenza della definitiva conclusione del processo pregiudiziale. E’ onere dell’incolpato, che eccepisca la decadenza per tardiva riassunzione, provare tale dies a quo (CNF n. 219/2022, Cass. n. 19030/2021, Cass. n. 11419/2021, CNF n. 12/2021, CNF n. 249/2016, Cass. n. 8572/2015, Cass. n. 13975/2004, Cass. n. 11908/2014).

La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale sospende anche il decorso della prescrizione
Il procedimento disciplinare può essere sospeso a tempo determinato, per un periodo complessivo non superiore a due anni, allorché, agli effetti della decisione, sia ritenuto indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale (art. 54 co. 2 L. n. 247/2012). Tale sospensione riguarda anche il corrispondente termine di prescrizione, che peraltro prescinde dalla utilizzazione o meno degli atti del procedimento penale ai fini della decisione disciplinare (CNF n. 121/2023).

La sospensione parziale, previa separazione, del procedimento disciplinare
Rientra nella discrezionalità del Consiglio territoriale disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa (Nel caso di specie, era stata eccepita l’asserita nullità della sospensione, previa separazione, del solo procedimento disciplinare per i cui fatti pendeva procedimento penale a carico dell’incolpato, in attesa della relativa sentenza). (CNF n. 107/2013).

Illecito deontologico costituente anche reato: il dies a quo della prescrizione disciplinare è autonomo da quello penale
In tema di procedimento disciplinare degli avvocati, nei casi in cui l’illecito deontologico attenga ai medesimi fatti contestati in un procedimento penale, il procedimento disciplinare deve essere definito con valutazioni autonome rispetto al processo penale (art. 54 della L. n. 247 del 2012) anche a proposito della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare, con conseguente necessità, da parte dell’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto che, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza (Cass. n. 1957/2023, Cass. n. 8946/2023, CNF n. 208/2023, CNF n. 197/2023, CNF n. 157/2023).

La concessione di attenuanti in sede penale non riduce automaticamente la sanzione disciplinare in ambito deontologico
Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedure e con valutazioni autonome rispetto al processo penale (art. 54 c. 1 L. n. 247/2012), sicché è irrilevante in sede deontologica l’eventuale concessione in ambito penale di attenuanti generiche così come la determinazione della pena secondo l’istituto della continuazione, perché l’apprezzamento dell’illiceità deontologica è riservato al giudice disciplinare alla luce della diversità dei rispettivi ordinamenti e dei loro presupposti (CNF n. 21/2023, CNF n. 123/2021).

Sentenza penale e procedimento disciplinare

La condanna dell’imputato
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012) (CNF n. 323/2024, CNF n. 286/2024, CNF n. 278/2024, CNF n. 235/2024, CNF n. 225/2024, CNF n. 106/2024, CNF n. 86/2024, CNF n. 328/2023, CNF n. 260/2023, CNF n. 157/2023, CNF n. 87/2023, CNF n. 45/2023, CNF n. 266/2022, CNF n. 264/2022, CNF n. 263/2022, CNF n. 257/2022, CNF n. 253/2022, CNF n. 250/2022, CNF n. 214/2020, CNF n. 212/2022, CNF n. 209/2022, CNF n. 173/2022, CNF n. 80/2022, Cass. n. 9547/2021, CNF n. 256/2021, CNF n. 168/2021, CNF n. 14/2021, CNF n. 12/2021, CNF n. 197/2020, CNF n. 164/2020, CNF n. 1/2020, CNF n. 1/2018, CNF n. 66/2016).
Medesima efficacia di giudicato ha pure la condanna agli effetti civili ossia la sentenza penale definitiva che, dopo la condanna in primo grado, proscioglie l’imputato per amnistia o prescrizione, contestualmente pronunciandosi sulle restituzioni o il risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile ex art. 578 cpp (CNF n. 269/2024, CNF n. 106/2024).
Peraltro, se la sentenza penale di condanna (per un reato doloso) è pronunciata dopo l’assoluzione in sede deontologica per quei medesimi fatti, il procedimento disciplinare è riaperto (art. 55 L. n. 247/2012 e art. 36 Reg. CNF 2/2014).
Invece, a differenza di quanto avveniva nel passato (cfr., per tutte, CNF n. 19/2023, CNF n. 172/2022, Cass. n. 23836/2015), la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) non ha più efficacia di giudicato ex art. 25 co. 1 lett. b), D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale)3 che ha novellato l’art. 444 cpp a far data dal 30 dicembre 2022 (CNF n. 167/2024, CNF n. 40/2024, CNF n. 26/2024, CNF n. 280/2023, CNF n. 56/2022).
Infine, Il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare, ferma restando la possibilità per il giudice della deontologia di formare il proprio convincimento sulla base delle prove formatesi nel procedimento penale (CNF n. 166/2024).

Il proscioglimento dell’imputato
L’accertamento, operato con sentenza penale irrevocabile, che «il fatto non sussiste» o «l’imputato non lo ha commesso» riveste l’efficacia di giudicato, preclusiva di un’autonoma valutazione degli stessi fatti da parte del giudice disciplinare, giacché comporta l’esclusione del verificarsi del fatto storico di cui alla fattispecie incriminatrice (CNF n. 296/2024, CNF n. 138/2024, CNF n. 106/2024, CNF n. 9/2023, CNF n. 240/2022, CNF n. 219/2022, Cass. n. 9547/2021, CNF n. 186/2021, CNF n. 88/2021, CNF n. 245/2020, CNF n. 202/2019, CNF n. 171/2019, CNF n. 93/2019, CNF n. 83/2016, CNF n. 72/2014, CNF n. 61/2014).
Invece, le diverse formule assolutorie che riconoscono l’ontologia del fatto ma ne escludono la sola rilevanza penale consentono all’organo disciplinare di valutarlo sotto il profilo deontologico (giacché gli stessi fatti irrilevanti in sede penale ben possono, invece, essere idonei a ledere i princìpi della deontologia professionale e dar luogo a responsabilità disciplinare), sicché non hanno efficacia di giudicato in sede disciplinare le sentenze penali che prosciolgono l’imputato:
1) perché «il fatto non costituisce reato o illecito penale», o perché il fatto «non è previsto dalla legge come reato» (CNF n. 83/2024, CNF n. 276/2023, CNF n. 250/2022, CNF n. 230/2022, CNF n. 219/2022, CNF n. 212/2022, CNF n. 64/2022, CNF n. 58/2022, Cass. n. 12902/2021, CNF n. 186/2021, Cass. n. 18460/2018, CNF n. 162/2017, CNF n. 113/2017, CNF n. 89/2017, CNF n. 70/2015, CNF n. 78/2013), quand’anche a seguito di depenalizzazione dello stesso ovvero abolitio criminis (Cass. n. 20650/2023, Cass. n. 19200/2023, CNF n. 250/2022, CNF n. 240/2022, CNF n. 193/2019);
2) per particolare tenuità del fatto ex artt. 131 bis e 530 co. 1 cpp (CNF n. 263/2022);
3) per prescrizione del reato (Cass. n. 26999/2024, CNF n. 269/2024, CNF n. 112/2024, CNF n. 102/2024, CNF n. 36/2024, CNF n. 203/2023, CNF n. 168/2023, CNF n. 272/2022, CNF n. 240/2022, CNF n. 230/2022, CNF n. 228/2022, CNF n. 46/2022, CNF n. 245/2020, CNF n. 28/2019), specie allorché il CDD non abbia acquisito il fascicolo penale al fine di valutare le prove ivi raccolte (CNF n. 183/2024), anche avuto riguardo alla possibilità per il giudice penale di assolvere l’imputato nel merito ex art. 129 c.p.p. (CNF n. 133/2023, CNF n. 219/2021, CNF n. 8/2019);
4) di archiviazione (Cass. n. 24378/2020, CNF n. 117/2019);
5) di estinzione del reato sulla scorta dell’esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’art. 168 ter cp (CNF n. 280/2024);
6) di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità della querela o della sua remissione (CNF n. 280/2024)
Peraltro, se la sentenza di assoluzione con formula piena (“perché il fatto non sussiste” o “perché l’incolpato non lo ha commesso”) è pronunciata dopo la condanna in sede deontologica per quei medesimi fatti, il procedimento disciplinare è riaperto ex art. 55 L. n. 247/2012 e art. 36 Reg. CNF 2/2014 (CNF n. 104/2021, CNF parere n. 29/2021, CNF n. 46/2019).
Pertanto, Il decreto penale di archiviazione del procedimento non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare (CNF n. 19/2021, Cass. n. 24378/2020, CNF n. 117/2019, CNF n. 183/2015, CNF n. 167/2012).

Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria della condanna non definitiva dell’incolpato in sede penale
Le risultanze istruttorie acquisite in sede penale e la relativa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, costituiscono un elemento fattuale che deve essere oggetto di doveroso apprezzamento da parte del giudice disciplinare ai fini di cui agli artt. 20 e 21 cdf, perché – in un coerente quadro probatorio costituito da altre circostanze gravi, precise e concordanti – è in grado di affievolire, fino a superare, la presunzione di non colpevolezza dell’incolpato (CNF n. 312/2023, CNF n. 83/2022, CNF n. 12/2021, CNF n. 137/2019, CNF n. 8/2019).

Inammissibile l’impugnazione della mancata sospensione del procedimento da parte del CDD
E’ inammissibile l’impugnazione del rigetto (anche implicito) della domanda di sospensione del procedimento da parte del CDD, attesa la tipicità degli atti ricorribili al CNF, che non prevede quelli endoprocedimentali (CNF n. 29/2018, CNF n. 234/2016).
Parimenti inimpugnabile è la delibera che invece sospenda il procedimento (CNF n. 378/2016, CNF n. 232/2016 ), così come quella che revochi la sospensione o la mancata sospensione (CNF n. 29/2018).

Note.

  1. Sull’autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella penale cfr. art. 54 co. 1 L. n. 247/2012 e art. 4 co. 2 cdf. ↩︎
  2. Art. 29 co. 1 lett. c) ult. per. Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  3. La riforma costituisce attuazione della legge delega n. 134/2021, nella parte in cui prevede di “ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi”. ↩︎

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