Ordinamento professionale ➡️ Titolo V – Il procedimento disciplinare (artt. 50 – 63) ➡️ Capo I – Norme Generali (artt. 50 – 58) ➡️ Art. 55 | |
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1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè l’incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario.
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.
Normativa correlata:
La condanna penale dell’incolpato prosciolto in sede deontologica comporta la riapertura d’ufficio del procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo di proscioglimento, è riaperto nel caso di successiva condanna penale per reato non colposo fondata sui medesimi fatti (art. 55 co. 1 lett. b L. n. 247/2012) e in tale caso la prescrizione dell’azione disciplinare è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (art. 56 co. 2 L. n. 247/2012). (CNF n. 240/2024).