Ordinamento professionale ➡️ Titolo V – Il procedimento disciplinare (artt. 50 – 63) ➡️ Capo I – Norme Generali (artt. 50 – 58) ➡️ Art. 57 | |
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1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall’albo.
Normativa correlata.
Sul divieto di cancellazione dall’albo o registro in pendenza di procedimento disciplinare, cfr. questo articolo.