La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione.
A tal fine ciascun procuratore è obbligato a presentare, insieme con gli atti della causa, la nota delle spese, delle proprie competenze e dell’onorario dell’avvocato, secondo le norme del Codice di procedura civile e del Regolamento generale giudiziario.
Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonché delle competenze di procuratore e dell’onorario di avvocato in base agli atti della causa.
I procuratori inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dell’Erario dello Stato di una somma da lire duecento a lire cinquecento.
Per quanto riguarda l’onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all’atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall’assegnazione della causa a sentenza, il parere del Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori.
NOTE
Articolo implicitamente abrogato dalla normativa sopravvenuta.