Regolamento CNF n. 1/2013 (Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative) ➡️ Art. 6-bis
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  1. Il Consiglio nazionale forense, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, procede alla revisione del vigente elenco:
    a) suddividendolo nelle due sezioni di cui all’art. 2 del presente regolamento;
    b) chiedendo alle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative già inserite nel vigente elenco di comprovare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento;
    c) avviando, ove necessario, il procedimento di cancellazione dall’attuale elenco, nei modi e nelle forme di cui al precedente art. 6, delle associazioni che non comprovino la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento.
  2. L’associazione forense specialistica che viene cancellata dal vigente elenco può presentare nuova richiesta decorso almeno sei mesi dalla comunicazione della delibera di cancellazione.

Normativa correlata.

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