1. L’assemblea è convocata, nel rispetto del termine di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, quando ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti il consiglio dell’ordine, ovvero un decimo degli iscritti all’albo. Le firme dei richiedenti sono autenticate dal presidente del consiglio dell’ordine o da consiglieri da lui delegati. Nella domanda, presentata in forma scritta, sono indicati gli argomenti da trattare.
2. Quando il presidente del consiglio non provvede, l’assemblea è convocata dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Gli argomenti per i quali può essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto l’attività del consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravità ed urgenza per il circondario.
4. Per il funzionamento dell’assemblea, convocata a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3.