1. La domanda di iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi è inserita, con modalità informatiche, nel sistema informatico centrale da parte del soggetto interessato o del consiglio dell’ordine territoriale presso cui l’albo, il registro o l’elenco è istituito. Il sistema informatico centrale indica i documenti che devono essere allegati alla domanda prevedendone le relative modalità di trasmissione.
2. Per procedere all’inserimento di dati e di documenti informatici nel sistema informatico centrale è necessario accedervi con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all’art. 14, in conformità ai principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Per l’iscrizione il consiglio dell’ordine territoriale presso cui l’albo, il registro o l’elenco è istituito accerta la regolarità e la correttezza dei dati e dei documenti informatici, nonché la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti con gli stessi poteri istruttori dei consigli distrettuali di disciplina, in quanto applicabili.
4. Quando il consiglio accerta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti per l’iscrizione provvede alla stessa. Allo stesso modo si procede per ogni variazione dei dati. Per l’avvocato l’iscrizione all’albo costituisce requisito per l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, della legge, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l’esercizio dell’attività professionale non costituisce condizione per l’iscrizione.
5. Le disposizioni previste dal presente regolamento per l’iscrizione si applicano anche per la variazione dei dati.