D.M. n. 34/2017 – Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ➡️ Capo III – Organi e funzioni della Camera e criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori (artt. 6 – 11) ➡️ Art. 6
Articolo precedenteArticolo successivo

1. La camera arbitrale e di conciliazione è amministrata da un consiglio direttivo.

2. Il consiglio direttivo è composto da un numero di componenti, nominati con delibera dal consiglio dell’ordine e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, non superiore:
a) a tre, qualora l’ordine conti sino a duecento iscritti;
b) a cinque, qualora l’ordine conti sino a mille iscritti;
c) a sette, qualora l’ordine conti oltre mille iscritti.

3. Il numero massimo dei componenti è stabilito dal consiglio dell’ordine, che potrà determinarlo in considerazione del numero degli iscritti.

4. I componenti del consiglio direttivo sono individuati tra soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità:
a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b) non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive.

5. Ferma la necessità che almeno due e non più di due terzi dei componenti siano avvocati iscritti all’albo, possono essere nominati componenti del consiglio direttivo:
a) gli iscritti da almeno cinque anni all’albo del consiglio dell’ordine;
b) i docenti universitari in materie giuridiche.

6. Il consiglio direttivo dura in carica un triennio e, comunque, resta in carica sino alla nomina, ai sensi del comma 2, del nuovo consiglio direttivo.

7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del consiglio direttivo, il consiglio dell’ordine provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino all’insediamento del nuovo consiglio dell’ordine.

8. I componenti del consiglio direttivo, compresi quelli nominati a norma del comma 7, non possono essere designati per più di due mandati consecutivi.

9. I componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure amministrate dalla camera arbitrale e di conciliazione, ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l’indipendenza e l’autonomia.

10. I componenti del consiglio direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l’adempimento del mandato.

Normativa correlata.

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy