1. Terminate le operazioni di cui all’articolo 5, commi 10 e 11, la commissione e le sottocommissioni distrettuali predispongono il calendario delle prove orali e ne danno comunicazione ai candidati ammessi mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia. Ove possibile, dell’avvenuta pubblicazione si dà notizia a ciascun candidato a mezzo di posta elettronica ordinaria, a cura del segretario della commissione o della sottocommissione innanzi alla quale deve svolgersi la prova; si applica l’articolo 2, comma 3, quarto periodo. Le prove orali hanno inizio tra il ventesimo e il trentesimo giorno successivo al compimento delle operazioni di cui all’articolo 5.
2. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l’ordine che è fissato dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all’esame. Tuttavia, quando sussistano gravi motivi, il candidato può richiedere, prima dell’orario fissato per l’inizio della prova orale e con istanza al presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, corredata di idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Quando l’istanza si fonda su motivi di salute, il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l’istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell’impedimento.
3. Si applica l’articolo 46, comma 6, della legge.
4. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato.
Successivamente all’illustrazione della prova scritta, al candidato sono rivolte le domande individuate mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data base alimentato a norma dell’articolo 7, comma 1. Il candidato ha diritto di assistere all’estrazione con modalità informatiche delle domande sulle quali deve rispondere. Ogni componente della commissione o della sottocommissione può rivolgere al candidato domande di approfondimento dell’argomento oggetto della domanda estratta, volte a verificare l’effettiva preparazione dello stesso.
5. Il data base e il programma informatico di estrazione delle domande di cui al comma 4 sono realizzati, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dalla direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che si avvale della commissione permanente di cui all’articolo 7, comma 2.
6. Il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro quindici giorni dal collaudo, attesta la piena operatività del data base con decreto pubblicato sul sito del medesimo Ministero.
7. Al termine di ciascun colloquio la commissione procede alla valutazione del candidato, distintamente per ogni materia. Le operazioni di cui al periodo precedente sono svolte in presenza del segretario.
8. Il segretario registra immediatamente nel processo verbale il punteggio riportato da ciascun candidato per ogni materia nonché la valutazione numerica di ciascun commissario, le domande estratte e allo stesso rivolte. Quando la prova orale è valutata negativamente, se ne dà motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio.
9. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l’organizzazione delle prove orali.