D.M. n. 70/2016 – Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ➡️ Art. 6
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1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell’Unione europea, ne dà comunicazione al consiglio dell’ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest’ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

2. Al termine del semestre svolto all’estero, il praticante consegna al consiglio dell’ordine documentazione idonea a certificare l’effettività del tirocinio svolto all’estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il consiglio dell’ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all’estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Si applica l’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Normativa collegata.

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