L. n. 113/2017 – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi ➡️ Capo III – Modalità di svolgimento delle elezioni (artt. 5 – 16) ➡️ Art. 6
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1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l’inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

2. L’avviso di convocazione delle elezioni contiene l’invito a presentare, almeno quattordici giorni prima della data fissata per le elezioni stesse, le candidature degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. L’avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l’orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.

4. L’avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell’ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.

5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell’ordine.

6. In aggiunta alle modalità di comunicazione dell’avviso di convocazione di cui ai commi 4 e 5, può essere altresì consentita la pubblicazione di estratto dell’avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l’ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l’affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l’ordine.

Normativa correlata.

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